Fallimento - Revoca - Giudizio di rendiconto - Questione relativa al soggetto su cui deve gravare il compenso del curatore - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6553 del 20/03/2014
La diversità temporale e funzionale esistente tra il procedimento di approvazione del conto, che ha per oggetto specifico il controllo della gestione del patrimonio effettuata dal curatore, e quello di liquidazione del compenso al curatore, che segue al primo e presuppone che l'operato del curatore sia stato esaminato ed approvato, esclude che nel procedimento di rendiconto possa introdursi la questione relativa all'individuazione del soggetto sul quale devono gravare le spese ed il compenso spettante al curatore, e ciò anche nel caso di revoca del fallimento, laddove tali oneri gravano su chi abbia colpevolmente dato causa alla sua apertura.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6553 del 20/03/2014