fallimento - effetti - per i creditori - divieto di esecuzioni individuali – limiti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6738 del 21/03/2014
Azione esecutiva del creditore fondiario - Prosecuzione in costanza di fallimento del debitore ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Ammissione del creditore fondiario al passivo in via chirografaria - Collocazione del credito in via ipotecaria nel progetto di riparto predisposto dal giudice dell'esecuzione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6738 del 21/03/2014
L'accertamento del diritto di credito conseguente al decreto di esecutività dello stato passivo, pur non avendo valore di giudicato al di fuori del fallimento, ma solo effetto preclusivo durante la procedura, impedisce che, nel corso della stessa, possano essere proposte da parte del creditore, ad un giudice diverso da quello fallimentare, le questioni relative all'esistenza e alla collocazione del credito ammesso, nonché alla validità ed opponibilità del titolo da cui lo stesso deriva. Ne consegue che la collocazione del credito fondiario in via chirografaria nello stato passivo del fallimento del debitore, espropriato all'esito di esecuzione immobiliare proseguita in costanza di fallimento in virtù del privilegio processuale previsto dall'art. 41 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, preclude la collocazione in via ipotecaria del medesimo credito nel progetto di distribuzione del ricavato predisposto dal giudice dell'esecuzione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6738 del 21/03/2014