Cessione di credito - Fallimento del cedente - Opponibilità della cessione al fallimento - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014
Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914, primo comma, numero 2), cod. civ. - secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014