fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9730 del 06/05/2014
Proposta di concordato preventivo - Inammissibilità ex art. 162 legge fall. - Successiva dichiarazione di fallimento su richiesta del P.M. - Convocazione del debitore - Necessità - Esclusione - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9730 del 06/05/2014
Il sub-procedimento diretto alla declaratoria di fallimento, che si apre all'esito della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, si inserisce nell'ambito di una procedura unitaria, nella quale il debitore ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al tribunale e il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento deve essergli noto sin dal momento della proposizione della domanda, soprattutto dopo avere preso conoscenza del decreto ex art. 162, secondo comma, legge fall., cui consegue la trasmissione degli atti al pubblico ministero. In tale contesto, salva l'ipotesi in cui la parte pubblica non adduca, in sede di richiesta e a dimostrazione dello stato di insolvenza, elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti al procedimento, non è necessaria l'ulteriore convocazione in camera di consiglio del debitore ai fini della dichiarazione di fallimento, potendo questi predisporre comunque i mezzi di difesa più adeguati al caso, tenuto conto delle esigenze proprie dei procedimenti concorsuali (presentazione di memorie, istanze di convocazione personale e simili), per contrastare l'eventuale richiesta di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9730 del 06/05/2014