fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9998 del 08/05/2014
Revoca dell'ammissione - Impugnabilità - Reclamo - Ammissibilità - Esclusione - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9998 del 08/05/2014
Il decreto di revoca dell'ammissione al concordato preventivo non è reclamabile - in analogia con quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 162, secondo comma, in caso di mancata ammissione alla procedura, e 179, primo comma, legge fall., per la mancata approvazione del concordato da parte dei creditori - ma può essere, impugnato con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. quando, essendo fondato sull'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura o sul difetto di giurisdizione, abbia carattere decisorio. Il predetto ricorso è, invece, inammissibile quando il decreto di revoca è inscindibilmente connesso ad una successiva e conseguenziale sentenza dichiarativa di fallimento, anche non contestuale, giacché, in tal caso, i vizi del decreto debbono essere fatti valere mediante l'impugnazione della sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9998 del 08/05/2014