Mandato "in rem propriam" - Cessione di credito con funzione solutoria - Fallimento del creditore cedente - Conseguenze - Art. 78 legge fall. - Inapplicabilità - Revoca del mandato per giusta causa - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18316 del 27/08/2014
In caso di mandato "in rem propriam" che integri una cessione di credito con funzione solutoria, seguito dal fallimento del creditore cedente, l'effetto sostanziale dell'avvenuta cessione, che fa uscire il credito dal patrimonio del fallito prima della dichiarazione di fallimento (salva l'esperibilità della revocatoria fallimentare), non solo preclude l'applicazione dell'art. 78 legge fall., ma neppure legittima gli organi della curatela alla revoca del mandato per giusta causa, ai sensi del secondo comma dell'art. 1723 cod. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18316 del 27/08/2014