Azione revocatoria fallimentare - Giudizio pendente - Decreto di chiusura del fallimento - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17709 del 06/08/2014
La pendenza della procedura concorsuale si configura come condizione di proseguibilità dell'azione revocatoria fallimentare, in quanto la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto impugnato, cui essa è preordinata, ha come termini soggettivi, da un lato, le parti dell'atto, e, dall'altro, i creditori concorsuali costituiti in massa, sicchè, ove la procedura si chiuda senza necessità di liquidare il bene oggetto dell'atto di disposizione, viene meno l'interesse ad ottenere la declaratoria, con la conseguente cessazione della materia del contendere.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17709 del 06/08/2014