Termine minimo a comparire di trenta giorni - Violazione - Rinnovazione della notifica - Ammissibilità - Nuovo termine - Perentorietà. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25862 del 09/12/2014
In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, il giudice, nell'ipotesi di violazione da parte dell'opponente del termine ordinatorio a comparire di trenta giorni previsto dall'art. 99, quinto comma, legge fall., può concedere un nuovo termine, questa volta avente carattere perentorio, entro il quale rinotificare il ricorso, in applicazione analogica della regola della rinnovazione della notifica prevista dall'art. 164 cod. Proc. Civ.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25862 del 09/12/2014