Ipoteca volontaria - Costituzione - Iscrizione nei registri immobiliari - Necessità - "Scientia decoctionis" e preesistenza e scadenza del credito - Accertamento - Criteri - Riferimento al momento dell'iscrizione - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26746 del 18/12/2014
Ai fini dell'azione revocatoria di cui all'art. 67 legge fall., atteso che l'ipoteca volontaria si ha per costituita con l'iscrizione nei registri immobiliari e non invece con l'atto di concessione, per l'accertamento della "scientia decoctionis", nonché della preesistenza e scadenza del credito, deve farsi riferimento al momento dell'iscrizione, in cui la garanzia ipotecaria viene ad esistenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26746 del 18/12/2014
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
26746
2014