sentenza dichiarativa - opposizione - appello - Revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12121 del 29/05/2014
La sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto impugnabile, non è suscettibile di ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., proponibile solo nei confronti delle sentenze pronunciate in unico grado o in grado d'appello.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12121 del 29/05/2014