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liquidazione coatta amministrativa‭ ‬-‭ ‬liquidazione‭ ‬-‭ ‬formazione dello stato passivo‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12551‭ ‬del‭ ‬04/06/2014

Crediti assistiti da privilegio‭ ‬-‭ ‬Interessi maturati in epoca successiva al decreto che ha disposto la liquidazione‭ ‬-‭ ‬Estensione del privilegio‭ ‬-‭ ‬Sussistenza.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12551‭ ‬del‭ ‬04/06/2014


In tema di liquidazione coatta amministrativa,‭ ‬alla luce della sentenza della Corte costituzionale del‭ ‬28‭ ‬maggio‭ ‬2001,‭ ‬n.‭ ‬162,‭ ‬che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.‭ ‬54,‭ ‬terzo comma,‭ ‬legge fall.‭ (‬nella testo applicabile‭ "‬ratione temporis‭"‬,‭ ‬anteriore alla modifica intervenuta con il d.lgs.‭ ‬9‭ ‬gennaio‭ ‬2006,‭ ‬n.‭ ‬5‭)‬,‭ ‬nella parte in cui non richiama,‭ ‬ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi,‭ ‬l'art.‭ ‬2749‭ ‬cod.‭ ‬civ.,‭ ‬gli interessi sui crediti assistiti da privilegio generale o speciale continuano a maturare e ad essere assistiti da privilegio anche dopo il provvedimento che ha disposto la liquidazione.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12551‭ ‬del‭ ‬04/06/2014