liquidazione coatta amministrativa - liquidazione - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12551 del 04/06/2014
Crediti assistiti da privilegio - Interessi maturati in epoca successiva al decreto che ha disposto la liquidazione - Estensione del privilegio - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12551 del 04/06/2014
In tema di liquidazione coatta amministrativa, alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 28 maggio 2001, n. 162, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, legge fall. (nella testo applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica intervenuta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), nella parte in cui non richiama, ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'art. 2749 cod. civ., gli interessi sui crediti assistiti da privilegio generale o speciale continuano a maturare e ad essere assistiti da privilegio anche dopo il provvedimento che ha disposto la liquidazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12551 del 04/06/2014