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liquidazione coatta amministrativa‭ ‬-‭ ‬liquidazione‭ ‬-‭ ‬formazione dello stato passivo‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12551‭ ‬del‭ ‬04/06/2014 doppia

Credito‭ ‬-‭ ‬Ammissione al passivo in via chirografaria‭ ‬-‭ ‬Richiesta in sede di opposizione del riconoscimento di un privilegio‭ ‬-‭ ‬Violazione del principio di cui all'art.‭ ‬112‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.‭ ‬-‭ ‬Sussistenza.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12551‭ ‬del‭ ‬04/06/2014


Nel caso in cui il creditore abbia chiesto l'ammissione al passivo di una liquidazione coatta amministrativa di un credito in via chirografaria,‭ ‬l'eventuale opposizione ha carattere impugnatorio dell'atto amministrativo del commissario liquidatore ed apre la fase giurisdizionale,‭ ‬segnando,‭ ‬in coerenza con il principio dispositivo,‭ ‬i limiti della cognizione del giudice.‭ ‬Ne consegue che il giudice viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ove ammetta tale credito al passivo in via privilegiata.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12551‭ ‬del‭ ‬04/06/2014