apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12338 del 03/06/2014
Ricorso - Notifica al debitore - Reiterazione della notifica fino al buon fine della stessa - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12338 del 03/06/2014
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, divenuto - per effetto delle modifiche all'art. 15 della legge fall. introdotte dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nel testo "ratione temporis" applicabile - un procedimento a cognizione piena, il rapporto cittadino-giudice si instaura con il deposito del ricorso, mentre la successiva fase, che si perfeziona con la notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, è finalizzata esclusivamente all'instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che, in caso di omissione della notifica o mancato rispetto del termine assegnato per il suo compimento, non ne deriva, in difetto di espressa sanzione, la nullità del ricorso stesso, ma solo la necessità di assicurare l'effettiva instaurazione del contraddittorio, realizzabile mediante l'ordine di rinnovazione della notifica emesso dal giudice, in applicazione dell'art. 162, primo comma, cod. proc. civ., o mediante la costituzione spontanea del resistente, ovvero ancora attraverso la rinnovazione della notifica eseguita spontaneamente dalla parte.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12338 del 03/06/2014