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apertura‭ (‬dichiarazione‭) ‬di fallimento‭ ‬-‭ ‬procedimento‭ ‬-‭ ‬audizione dell'imprenditore‭ ‬– Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬1,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬12338‭ ‬del‭ ‬03/06/2014

Ricorso‭ ‬-‭ ‬Notifica al debitore‭ ‬-‭ ‬Reiterazione della notifica fino al buon fine della stessa‭ ‬-‭ ‬Ammissibilità‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬1,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬12338‭ ‬del‭ ‬03/06/2014


Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento,‭ ‬divenuto‭ ‬-‭ ‬per effetto delle modifiche all'art.‭ ‬15‭ ‬della legge fall.‭ ‬introdotte dal d.lgs.‭ ‬9‭ ‬gennaio‭ ‬2006,‭ ‬n.‭ ‬5,‭ ‬nel testo‭ "‬ratione temporis‭" ‬applicabile‭ ‬-‭ ‬un procedimento a cognizione piena,‭ ‬il rapporto cittadino-giudice si instaura con il deposito del ricorso,‭ ‬mentre la successiva fase,‭ ‬che si perfeziona con la notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza,‭ ‬è finalizzata esclusivamente all'instaurazione del contraddittorio.‭ ‬Ne consegue che,‭ ‬in caso di omissione della notifica o mancato rispetto del termine assegnato per il suo compimento,‭ ‬non ne deriva,‭ ‬in difetto di espressa sanzione,‭ ‬la nullità del ricorso stesso,‭ ‬ma solo la necessità di assicurare l'effettiva instaurazione del contraddittorio,‭ ‬realizzabile mediante l'ordine di rinnovazione della notifica emesso dal giudice,‭ ‬in applicazione dell'art.‭ ‬162,‭ ‬primo comma,‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬o mediante la costituzione spontanea del resistente,‭ ‬ovvero ancora attraverso la rinnovazione della notifica eseguita spontaneamente dalla parte.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬1,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬12338‭ ‬del‭ ‬03/06/2014