concordato preventivo - ammissione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12533 del 04/06/2014
Irregolarità contabili - Equiparabilità agli atti di frode ex art. 173 legge fall. - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12533 del 04/06/2014
Gli atti di frode commessi prima dell'ammissione alla procedura di concordato, previsti dall'art. 173, primo comma, legge fall., esigono che la condotta del debitore sia volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, da un lato, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dall'altro, siano state "accertate" dal commissario giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori. Le mere irregolarità contabili, quindi, possono essere configurabili come atti di frode, come tali ostative all'ammissione ed all'omologazione del concordato, solo se ne sia puntualmente dimostrata la valenza decettiva per il ceto creditorio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12533 del 04/06/2014