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fallimento‭ ‬-‭ ‬apertura‭ (‬dichiarazione‭) ‬di fallimento‭ ‬-‭ ‬rigetto dell'istanza di fallimento‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13909‭ ‬del‭ ‬18/06/2014‭

Rigetto o revoca del fallimento‭ ‬-‭ ‬Riproposizione dell'istanza‭ ‬-‭ ‬Ammissibilità‭ ‬-‭ ‬Condizioni‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13909‭ ‬del‭ ‬18/06/2014‭


La riproponibilità della domanda di fallimento,‭ ‬già respinta con provvedimento formalmente divenuto inoppugnabile,‭ ‬va valutata in concreto,‭ ‬tenendo conto delle ragioni del rigetto o della revoca del fallimento.‭ ‬Ne consegue che,‭ ‬ove il rigetto del ricorso o la revoca del fallimento siano stati determinati da ragioni meramente processuali‭ (‬come nel caso di rinuncia del creditore ovvero‭ ‬-‭ ‬nella specie‭ ‬-‭ ‬del P.M.‭)‬,‭ ‬non si determina alcuna preclusione alla presentazione di una nuova istanza.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13909‭ ‬del‭ ‬18/06/2014‭