Rigetto o revoca del fallimento - Riproposizione dell'istanza - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13909 del 18/06/2014
La riproponibilità della domanda di fallimento, già respinta con provvedimento formalmente divenuto inoppugnabile, va valutata in concreto, tenendo conto delle ragioni del rigetto o della revoca del fallimento. Ne consegue che, ove il rigetto del ricorso o la revoca del fallimento siano stati determinati da ragioni meramente processuali (come nel caso di rinuncia del creditore ovvero - nella specie - del P.M.), non si determina alcuna preclusione alla presentazione di una nuova istanza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13909 del 18/06/2014