fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 13908/2014
Pagamento coattivo - Momento rilevante ai fini del computo del cosiddetto periodo sospetto - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13908 del 18/06/2014
In caso di soddisfacimento delle ragioni dei creditori attraverso procedure esecutive individuali (nella specie, mediante espropriazione presso terzi), gli atti soggetti a revocatoria ex art. 67 legge fall. (nel testo applicabile "ratione temporis"), in quanto compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nella specie, assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi) ma i soli, successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo conseguiti, per cui, ai fini del computo del cosiddetto "periodo sospetto", occorre far riferimento, al pari del pagamento spontaneo, alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente ottenuto con la ricezione, da parte del creditore, della somma ricavata dall'esecuzione, dovendosi, conseguentemente, ritenere manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 67, secondo comma, legge fall. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. atteso che, tanto nel pagamento volontario, quanto nel pagamento coattivo, ciò che rileva, ai fini della lesione della "par condicio", è l'atto solutorio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13908 del 18/06/2014