Domanda di concordato preventivo presentata allo scopo di differire la dichiarazione di fallimento - Abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015
La domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, legge fall., presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015