Fideiussore del fallito - Legittimazione all'impugnazione - Configurabilità - Esclusione
Il fideiussore dell'imprenditore fallito non è attivamente legittimato alle impugnazioni allo stato passivo di cui all'art. 98 l.fall., atteso che, da un lato, la sua posizione è accessoria a quella del debitore principale, a sua volta privo di interesse a veder ridotta la consistenza del proprio passivo, essendo stata la relativa legittimazione attribuita, in sua vece, al curatore fallimentare, e, dall'altro, è estraneo alle ragioni sottostanti all'ammissione dei crediti e, quindi, alla stessa formazione dello stato passivo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 119 del 07/01/2016