Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - integrazione dei poteri per transazioni, rinunce, ricognizione di diritti di terzi – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13242 del 26/06/2015
Autorizzazione del giudice delegato - Mancanza - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Mera annullabilità su istanza della curatela - Accertamento con adesione - Sospensione del termine per l'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997 - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13242 del 26/06/2015
La mancanza di autorizzazione del giudice delegato o del tribunale, prevista dall'art. 35 legge fall. (nella formulazione vigente "ratione temporis"), ad integrazione dei poteri spettanti al curatore nello svolgimento di attività negoziale importa non già la nullità dei negozi posti in essere, ma la loro annullabilità, che può essere fatta valere solo dal fallimento, ai sensi dell'art. 1441 cod. civ., sicché la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, da parte del curatore, in assenza della necessaria autorizzazione, non determinando la nullità del relativo procedimento, comporta, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione, la sospensione del termine per l'impugnazione dell'avviso, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13242 del 26/06/2015