Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - creditori privilegiati – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 443 del 14/01/2016
Ammissione al passivo richiesta da uno studio associato - Esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale - Presunzione - Sussistenza - Conseguenze - Esclusione del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. - Prova contraria - Ammissibilità - Contenuto.
La richiesta di insinuazione di un credito al passivo fallimentare, se proveniente da uno studio associato, lascia presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato, e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salva l'allegazione e la prova di un accordo tra gli associati che, in deroga al modello normativo previsto dall'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 96 del 2001, preveda la cessione all'associazione del credito al compenso per la prestazione professionale svolta dal singolo associato, che ha, in tal caso, natura personale e, quindi, privilegiata.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 443 del 14/01/2016