Azione di adempimento contrattuale - Contratto stipulato con la società fallita
- Azione di adempimento contrattuale - Contratto stipulato con la società fallita - Opponibile all'assuntore del concordato fallimentare - Eccezione di compensazione - Ammissibile. Il contratto stipulato con la società fallita, benché privo di data certa, è opponibile all'assuntore del concordato fallimentare, il quale non è terzo ma successore del fallito. Questi è quindi sottoposto a tutte le eccezioni opponibili al curatore, ivi compresa l'eccezione di compensazione di crediti, ancorché non insinuati al passivo fallimentare. Posto che nella compensazione volontaria, così come in quella legale, i crediti e i debiti si estinguono dal giorno della loro coesistenza, presupposto necessario e sufficiente per la compensazione in sede di fallimento è la coesistenza delle contrapposte ragioni in tempo anteriore alla dichiarazione di fallimento. Massima a sentenza Tribunale di Modena n. 337, dep. 1.3.2010, dott. Alberto Rovatti. Massima Redatta da avv. Claudia Pieragnoli
Azione di adempimento contrattuale - Contratto stipulato con la società fallita - Opponibile all'assuntore del concordato fallimentare - Eccezione di compensazione - Ammissibile. Il contratto stipulato con la società fallita, benché privo di data certa, è opponibile all'assuntore del concordato fallimentare, il quale non è terzo ma successore del fallito. Questi è quindi sottoposto a tutte le eccezioni opponibili al curatore, ivi compresa l'eccezione di compensazione di crediti, ancorché non insinuati al passivo fallimentare. Posto che nella compensazione volontaria, così come in quella legale, i crediti e i debiti si estinguono dal giorno della loro coesistenza, presupposto necessario e sufficiente per la compensazione in sede di fallimento è la coesistenza delle contrapposte ragioni in tempo anteriore alla dichiarazione di fallimento. Massima a sentenza Tribunale di Modena n. 337, dep. 1.3.2010, dott. Alberto Rovatti. massima Redatta da avv. Claudia Pieragnoli
Tribunale di Modena n. 337, dep. 1.3.2010, dott. Alberto Rovatti.
Ragioni della decisione
La S.p.A. xxx, assuntrice del concordato fallimentare della sas ** Editori, ha chiesto che la S.N.C. ** Genova sia condannata ad essa pagare € 9.626,26 e interessi per la distribuzione di pubblicazioni della società poi fallita; somma di denaro risultante da riepilogo con lettura accompagnatoria della **, impresa capofila agente anche in nome e per conto delle associate.
La S.N.C. ** Genova ha eccepito l’incompetenza per territorio invocando l’art. 19 c.p.c., ha contestato che il riepilogo della ** potesse costituire riconoscimento di suo debito; ha rilevato che comunque il documento potrebbe, dopo operata compensazione tra crediti e debiti delle associate alla stregua del contratto di distribuzione, un risultato finale di 2.061.557 lire a debito della società poi fallita.
Sono stati interrogati come testimoni A.M., il quale ha detto di aver compilato lui il riepilogo della **, ma di nulla sapere di una lettera accompagnatoria, e R. S., già curatore del Fallimento, il quale ha detto di avere ricevuto la lettera accompagnatoria insieme con l riepilogo della **.
Esclusa una “vis actractiva” del Tribunale fallimentare dopo la chiusura della procedura concorsuale, l’obbligazione dedotta in giudizio è il pagamento di somma di denaro, che dovrà essere compiuto al domicilio del creditore; e l’eccezione d’incompetenza per territorio non è stata proposta con riferimento a tutti i fori alternativi previsti dalla legge.
Il prodotto contratto di distribuzione, benché non ne sia certa la data, è opponibile all’assuntore del concordato fallimentare: questi è sottoposto a qualsiasi eccezione opponibile al curatore fallimentare, di cui assume la posizione; non è terzo ma successore del fallito, e la domanda qui proposta è di adempimento a obbligazione contrattuale.
Il contratto di distribuzione permette che sarà denominata “Editore” la società poi fallita e sarà denominata “distributore” la **, che quest’ultima “interviene nel presente contratto anche in nome e per conto dei propri soci”; gli effetti, quindi, prodottisi pure tra la società poi fallita e la S.N.C. ** Genova.
Nel medesimo contratto, l’articolo 14 intitolato “Compensazione” al primo comma recita “ i debiti ed i crediti con l’Editore dei singoli soci della Cooperativa, risultanti al momento della cessazione, essere fra loro compensati a dar luogo ad un unico debito o credito verso l’Editore.
L’efficacia della clausola, dunque, era condizionata a “decisione” della **; condizione che la stessa S.P.A. xxx ammette essersi avverata, affermando ricevuta dal fallimento e producendo come proveniente della ** la lettera accompagnatoria che, almeno per implicito, manifesta la “decisione”.
E la clausola contrattuale stabiliva che i debiti ed i crediti degli associati, sopraggiunga la decisione del distributore, avrebbero dato “luogo ad un unico debito o credito verso l’Editore”; è bene sottolineare che “dare luogo” significa preliminarmente ”cedere il posto” (1374, Petrarca) e “unico” significa anche “il solo esistente del suo tipo o specie” (1321, Dante).
Un’interpretazione letterale, e logica giacché la ** assume la veste di terzo rispetto a debiti e crediti, porta a ritenere che la clausola contrattuale importi una novazione soggettiva e oggettiva con criteri predeterminati di calcolo del “quantum”. Piuttosto che una compensazione in senso stretto; o altrimenti, che la compensazione sia semplice antecedente in una fattispecie a formazione progressiva con finale effetto estintivo-cpstitutivo.
Invero, ma non si vede come l’obbligazione o il credito finali della **, o al più di essa e degli associati in solido, sarebbero compatibili con il permanere delle anteriori obbligazioni e egli anteriori crediti di ciascun singolo associato; né come essi permarrebbero cumulativamente con i nuovi obbligazione o credito, la scelta di far valere gli uni o gli altri diventando arbitraria.
In ogni caso, volendo ammettere in “nomen iuris” usato dai contraenti e il permanere di anteriori obbligazioni e crediti, si tratterebbe di compensazione volontaria plurilaterale, derogante il requisito della reciprocità, tra la società poi fallita e tutti i singoli associati alla **; estranea questa alla facoltà di eccepirla.
Al proposito non rilavante la lettera accompagnatoria se non per l’avveramento della condizione, riguardo all’eccezione sollevata nel processo è da ricordare che giurisprudenza quasi unanime reputa che il convenuto debitore del fallito può opporre in compensazione crediti verso di esso; pure qualora dei crediti no abbia chiesto ammissione al passivo, eccetto sia chiesta condanna verso il fallimento per l’eccedenza.
Alla compensazione non sarebbe di ostacolo, inoltre, l’essere diversi i soggetti dei rapporti di debito e credito, perché, trattandosi di compensazione volontaria plurilaterale, il collegamento tra tutti i rapporti giuridici sarebbe stato preventivamente ed espressamente accettato dai contraenti, con patto diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela.
Nella compensazione volontaria, infine ugualmente che in quella legale i criteri e i debiti si estinguono dal giorno della coesistenza, e in generale l’avveramento di una condizione ha efficacia retroattiva; ne deriva che la compensazione avrebbe potuto essere eccepito a norma dell’art. 56 l.f., nemmeno contestato che crediti e debiti siano coesistenti in tempo anteriore al fallimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza, l’ammontare liquidato conformemente a dispositivo; si ricorda che la sentenza è titolo esecutivo per il rimborso dell’Iva se dovuta, per il contributo integrativo di cui all’art. 11 della legge n. 576/80, per la tassa giudiziale di registro.
L’obiettiva incertezza interpretativa del contratto di distribuzione induce a negare colpa grave ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; è comunque mancata prova specifica, anche solamente presuntiva, di danni causati dalla celebrazione e dalla protrazione del processo, quali l’esborso di onorari in quote non ripetibili, o il pagamento di interessi ultralegali, o la sussistenza di lucri cessati.
Dispositivo
Nella causa introdotta dalla S.p.A. xxx con citazione notificata alla S.N.C. ** Genova il giorno 7 maggio 2002, il tribunale di Modena definisce il giudizio e decide:
a) rigetta le domande proposte dalla S.P.A. xxxx contro la S.N.C. ** Genova;
b) condanna la S.P.A. xxx al rimborso a favore della S.N.C. ** Genova delle spese processuali da essa sostenute e dovute;
c) liquida le spese processuali a oggi sostenute e dovute in € 100,25 di esborsi, in €2.149,00 di diritti di avvocato, in € 2.045,00 di onorari di difesa, oltre 12,5% sui detti diritti e onorari;
d) rigetta le contrarie e diverse domande.