Ordinanza di vendita - Reclamo - Termine - Decorrenza - Dalla effettiva conoscenza del provvedimento - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11503 del 12/05/2010
Il termine per la proposizione del reclamo avverso l'ordinanza di vendita immobiliare decorre dall'effettiva conoscenza dell'avvenuta emissione dell'ordinanza medesima e non dalla notificazione o comunicazione del provvedimento, atteso che la formale comunicazione risponde ad una specifica e diversa finalità, che è quella di consentire al vecchio creditore di intervenire, facendo valere le proprie ragioni ed assicurandosi la realizzazione di un prezzo adeguato. (Fattispecie non ricadente nella vigenza dell'art. 26 legge fall., come sostituito dall'art. 23 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11503 del 12/05/2010