Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - in genere – Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19960 del 06/10/2015
Opposizione allo stato passivo - Disciplina successiva al d.lgs. n. 5 del 2006 - Giudicato endofallimentare ex art. 96 l.fall. - Applicabilità - Conseguenze in tema di omessa contestazione della legittimazione attiva. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19960 del 06/10/2015
In tema di opposizione allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria, anche nella disciplina successiva al d.lgs. n. 5 del 2006 è pienamente efficace la regola del giudicato endofallimentare ex art. 96 l.fall., sicché, ove il creditore abbia opposto il provvedimento di parziale esclusione del diritto vantato dallo stato passivo, senza che, nel conseguente giudizio di opposizione, il commissario straordinario si sia costituito ed abbia contestato il difetto di legittimazione attiva, il giudice dell'opposizione non può, "ex officio", rivalutare la legittimazione del creditore ed escludere la qualità del credito richiesta, in base ad una rivalutazione dei fatti già oggetto di quel provvedimento e non contestata nei termini e nelle forme di legge, in quanto coperta dal predetto giudicato.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19960 del 06/10/2015