Liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9407 del 08/05/2015
Commissario giudiziale - Compenso - Attività svolta nella fase di osservazione - Parametri - Applicazione analogica della disciplina dettata per il fallimento - Esclusivo riferimento al valore dell'attivo - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9407 del 08/05/2015
In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (e con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 47 del detto d.lgs. ad opera dell'art. 50, comma 1, lett. d), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134) il compenso spettante ai commissari giudiziali per l'attività svolta nella cd. fase di osservazione propria della procedura deve essere corrisposto facendo ricorso analogico a quanto stabilito in materia di fallimento solo per il parametro del valore dell'attivo della procedura, opportunamente modulandolo tra i valori minimi e massimi, atteso che la figura del commissario giudiziale, oltre a tali eventuali (anche se probabili) attività liquidatorie, svolge principalmente quella relativa alla fase di osservazione della procedura, che, altrimenti, rimarrebbe del tutto priva di remunerazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9407 del 08/05/2015