Regime riformato - Deposito dei documenti da parte del ricorrente - Termine di decadenza - Individuazione -Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Fattispecie.
In materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, nel regime riformato, il ricorrente deve produrre i documenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., la cui inosservanza è rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in via ufficiosa, aveva ritenuto inammissibili, perchè tardivamente depositate, le registrazioni vidimate dei contratti di fideiussione posti da un banca a fondamento della domanda).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25174 del 14/12/2015