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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - in genere – Cass. n. 19729/2015

Nuova disciplina delle revocatorie fallimentari introdotta dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 35 del 2005 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19729 del 02/10/2015

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 80 del 2005, per violazione dell'art. 77 Cost., laddove non prevede l'applicazione retroattiva della nuova disciplina in materia di revocatorie fallimentari alle cause non ancora definite con sentenza irrevocabile, atteso che, da un lato, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire la decorrenza della data di applicazione di una nuova disposizione di legge (fermo restando il limite della irretroattività della legge penale) e, dall'altro, il presupposto di necessità ed urgenza della decretazione in esame ha il proprio fondamento nel proposito di assicurare migliori condizioni concorrenziali alle imprese, attraverso una tutela rafforzata delle posizioni giuridiche dei creditori-finanziatori ed inerente alle aspettative di recupero o restituzione delle risorse erogate alle imprese insolventi.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19729 del 02/10/2015

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