Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2319 del 05/02/2016
Credito professionale - Prova del mandato per lo svolgimento di attività di consulenza o stragiudiziale - Conferimento in forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Prova con testimoni - Ammissibilità - Mancanza di data certa della scrittura prodotta - Effetto - Mera inopponibilità del documento - Ulteriore rilevanza per la prova del negozio - Esclusione - Fattispecie.
Il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, "ad substantiam" ovvero "ad probationem", poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e il giudice (nella specie, in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare), tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto; inoltre, l'inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicché il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2319 del 05/02/2016