Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - atti successivi alla dichiarazione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19716 del 02/10/2015
Contratto di "factoring" - Cessione di crediti a titolo oneroso - Conseguenze - Pagamento del debitore ceduto in favore del "factor" - Adempimento di debito proprio - Configurabilità - Inefficacia ex art. 44 l.fall. - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19716 del 02/10/2015
Il contratto di "factoring", ove postuli una cessione dei crediti a titolo oneroso in favore del "factor", attribuisce a quest'ultimo la titolarità dei crediti medesimi e, quindi, la legittimazione alla loro riscossione in nome e per conto proprio, e non in qualità di semplice mandatario del cedente, sicché il pagamento eseguito dal debitore ceduto si configura quale adempimento di un debito non del cedente verso il "factor" ma proprio del debitore ceduto verso quest'ultimo, per cui, seppur eseguito dopo il fallimento del cedente, non comporta alcuna sottrazione di risorse alla massa e non è sanzionato con l'inefficacia prevista dall'art. 44 l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19716 del 02/10/2015