Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - ripartizione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19715 del 02/10/2015
Riparto parziale - Reclamo avverso il decreto di esecutività del giudice delegato - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19715 del 02/10/2015
Il decreto con cui il tribunale decide sul reclamo proposto avverso il decreto del giudice delegato che dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, nella parte in cui disponga accantonamenti di somme ai sensi dell'art. 113 l.fall., non può essere impugnato per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento privo, in tale parte, dei caratteri della decisorietà e definitività, posto che le somme accantonate non vengono attribuite ad alcun creditore e, quindi, non sono definitivamente negate al creditore reclamante (ancorché garantito da ipoteca); il ricorso straordinario per cassazione è, invece, ammissibile avverso il medesimo decreto nella parte in cui riconosca l'esistenza di spese in prededuzione a norma dell'art. 111, comma 1, n. 1, l.fall., disponendone altresì il pagamento pur in presenza di contestazioni, atteso che, per tale profilo, il provvedimento assume carattere decisorio, riducendo l'entità delle somme attribuibili ai creditori ammessi e così incidendo sulle loro pretese.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19715 del 02/10/2015