Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - piccolo imprenditore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19654 del 01/10/2015
Requisiti - Capitale investito nell'azienda - Portata dell'art.1, comma 2, lett. a), l.fall. dopo la novella del d.lgs. n. 5 del 2006 - Criteri di valutazione - Riferimento ai parametri contabili validi per la formazione del bilancio - Obbligatorietà - Fondamento - Immobilizzazioni materiali - Costo storico al netto degli ammortamenti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19654 del 01/10/2015
In tema di presupposti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi contabili, cui si richiama il legislatore nell'art. 1, comma 2, lett. a), l.fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", ed anche successivamente in quello sostituito dal d.lgs. n. 169 del 2007) e di cui è espressione l'art. 2424 c.c., sicché, con riferimento agli immobili iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera - al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale - il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, quale risultante dal bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2426, numeri 1 e 2, c.c., e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19654 del 01/10/2015