Immobile abusivo - Nullità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19658 del 01/10/2015
È valida la vendita di un immobile abusivo eseguita nell'ambito di una procedura esecutiva individuale oppure concorsuale, come il fallimento, non trovando per essa applicazione, a norma dell'art. 40, comma 5, della l. n. 47 del 1985, le nullità previste dal comma 2 dello stesso articolo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19658 del 01/10/2015