Proposta concordataria - Poteri di controllo del tribunale in sede di omologa - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19645 del 01/10/2015
Nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare, il controllo del tribunale è limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione - salvo che non sia prevista la suddivisione dei creditori in classi ed alcune di esse risultino dissenzienti - restando escluso ogni controllo sul merito, giacché la valutazione del contenuto della proposta concordataria, riguardando il profilo della convenienza, è devoluta ai creditori, sulla base del parere inerente ai presumibili risultati della liquidazione formulato dal curatore e dal comitato dei creditori.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19645 del 01/10/2015