Domanda cd. ultratardiva - Credito insinuato due anni dopo la sua insorgenza - Assenza di valide cause di giustificazione - Inammissibilità. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19679 del 01/10/2015
Ai fini della verifica di ammissibilità dell'insinuazione tardiva ex art. 101, ultimo comma, l.fall., qualora il diritto di credito sia sorto in epoca posteriore alla data di approvazione dello stato passivo, costituisce criterio razionale quello di valutare il tempo impiegato per la proposizione della domanda, computandolo dal momento di insorgenza del credito fino alla data dell'insinuazione, e di ritenere eccessivo, in assenza di adeguata e specifica giustificazione, un intervallo temporale di quasi due anni.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19679 del 01/10/2015