Fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - revoca – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5094 del 13/03/2015
Reclamo del curatore ex artt. 23 e 37 legge fall. - Decisione della Corte d'appello su tale reclamo - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5094 del 13/03/2015
Avverso il decreto della Corte d'appello che si sia pronunciata sul reclamo contro il provvedimento del tribunale di accoglimento o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore fallimentare per giustificati motivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione da parte dello stesso curatore, del fallito o di qualunque altro interessato, in quanto anche la disciplina riformata è dettata unicamente a tutela dell'interesse pubblicistico al regolare svolgimento e al buon esito della procedura concorsuale, incidendo solo indirettamente sull'interesse del curatore, sicché il provvedimento di revoca di quest'ultimo ha natura amministrativa ed ordinatoria ed è privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5094 del 13/03/2015