Ammissione al passivo richiesta da uno studio associato - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. - Spettanza - Condizioni.
La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato, e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6285 del 31/03/2016