Crediti verso la curatela fallimentare - Compensazione - Anteriorità, rispetto al fallimento, del fatto generatore della pretesa creditoria - Necessità - Accertamento successivo del credito - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. Sez. 3, Sentenza n. 21784 del 27/10/2015
La compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallimento divenga liquido e esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico della obbligazione sia anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione Sez. Sez. 3, Sentenza n. 21784 del 27/10/2015