fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6098 del 20/03/2006
Opposizione a decreto ingiuntivo - Liquidazione coatta amministrativa del debitore opponente - Dichiarazione nelle more del giudizio di opposizione - Opponibilità al fallimento del decreto - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6098 del 20/03/2006
Nella ipotesi di dichiarazione di fallimento (o liquidazione coatta amministrativa) intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dall'art.95, comma terzo, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di qualsivoglia applicazione analogica. Ne discende in tal caso che, essendo il decreto ingiuntivo inefficace e inopponibile alla massa, la domanda deve essere riproposta al giudice fallimentare, la cui competenza inderogabile prevale sul criterio della competenza funzionale del giudice che ha emesso l'ingiunzione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6098 del 20/03/2006