Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) – Cass. n. 2977/2006
Azione nei confronti dei terzi subacquirenti dall'avente causa del fallito - Natura - Revocatoria ordinaria - Presupposti - Revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto compiuto dal fallito - Mala fede del terzo - Qualificazione della domanda - Compito del giudice - Mancata precisazione da parte del curatore - Irrilevanza.
L'azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 66, secondo comma, della legge fall., nei confronti dei terzi aventi causa del primo acquirente del fallito, pur presupponendo l'esercizio della revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto dispositivo posto in essere dal fallito, che è all'origine della catena dei trasferimenti, e la conseguente dichiarazione d'inefficacia di tale atto, è una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento, presupponendo l'accertamento della mala fede dell'acquirente, rende irrilevante, in presenza di tale accertamento, la mancata precisazione da parte del curatore del tipo di azione che ha inteso esercitare, rientrando nel potere - dovere di qualificazione giuridica spettante al giudice la riconduzione della domanda all'art. 2901 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2977 del 10/02/2006
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