fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - provvedimenti - reclami – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9930 del 11/05/2005
Procedimento di reclamo ex art. 26 legge fallimentare - Norme sui procedimenti in camera di consiglio - Applicabilità - Conseguenze - Reclamo avverso decreto incidente su diritti soggettivi - Mancata comparizione del ricorrente - Dovere del tribunale di decidere il reclamo - Sussistenza - Eventuale decreto di non luogo a provvedere - Ricorso per cassazione ex art. 111, Cost. - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9930 del 11/05/2005
Nel procedimento di reclamo disciplinato dall'art. 26 legge fall., quando si controverta su situazioni incidenti su diritti soggettivi, trovano applicazione le norme generali dei procedimenti camerali (artt. 737 - 742 bis cod. proc. civ.) ed il tribunale è tenuto a decidere il reclamo anche nel caso in cui il ricorrente non compaia in camera di consiglio, sicchè, qualora dichiari erroneamente "non luogo a provvedere" sul medesimo, questo provvedimento è impugnabile con ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9930 del 11/05/2005