Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15103 del 16/07/2005
Elezione di domicilio "ex" art. 93 legge fall. - Conseguenze - Notificazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 100 legge fall. al domicilio eletto - Necessità - Inosservanza - Nullità della notificazione - Costituzione in giudizio del creditore - Sanatoria con effetto "ex tunc" - Configurabilità.
In tema di domande di ammissione al passivo fallimentare, l'elezione di domicilio da parte di uno dei creditori istanti "ex" art. 93 legge fall. comporta che tutte le successive notificazioni vengano effettuate al domicilio eletto, con conseguente nullità della notifica del ricorso in impugnazione, ai sensi dell'art. 100 della medesima legge, che sia effettuata - anziché presso il domicilio eletto - presso la sede legale del creditore la cui ammissione al passivo sia contestata. Tale nullità, peraltro, resta sanata, con efficacia "ex tunc", dall'avvenuta costituzione in giudizio del creditore medesimo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15103 del 16/07/2005