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fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie -Cass. n. 7074/2005

Rimesse su conto corrente bancario scoperto - Rimesse del terzo inerenti ad anticipazioni su fatture - Mancata cessione dei crediti alla banca - Inesistenza di obbligazioni del terzo verso la banca - Revocabilità - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7074 del 05/04/2005

Le rimesse effettuate sul conto corrente scoperto del fallito, nel periodo in cui questi era 'in bonis', da parte di terzi debitori del medesimo sono revocabili anche qualora siano inerenti ad anticipazioni su fatture esibite dal fallito in quanto, in mancanza della cessione di detti crediti alla banca e dell'assunzione da parte del terzo di obbligazioni nei confronti della medesima, le rimesse hanno funzione satisfattoria, in quanto riducono l'esposizione debitoria del cliente nei confronti della banca.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7074 del 05/04/2005

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