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fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - provvedimenti - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5450 del 11/03/2005

 

Provvedimento di liquidazione di acconti in favore di avvocato per attività che abbia svolta in favore della curatela - Revoca - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5450 del 11/03/2005

I decreti del giudice delegato al fallimento che hanno ad oggetto la gestione della massa sono revocabili, specie quando essi rivestano carattere provvisorio, come accade nel caso di provvedimenti di liquidazione d'acconti a soggetti che abbiano svolto attività in favore del fallimento, i quali sono modificabili e revocabili in sede di liquidazione finale del compenso, all'atto della valutazione della sussistenza del relativo diritto e della quantificazione del compenso.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5450 del 11/03/2005