Domanda di concordato preventivo e istanza di fallimento - Rapporto di continenza - Conseguenze - Riunione - Procedimenti pendenti davanti a giudici differenti - Applicazione dell'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ.
Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza. Ne consegue la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ. in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015