Contemporanea pendenza di un procedimento di concordato preventivo e di un procedimento prefallimentare - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Esclusione fino agli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fall. - Improcedibilità o sospensione del procedimento prefallimentare - Esclusione - Rigetto dell'istanza di fallimento - Ammissibilità.
La pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, legge fall., impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fall., ma non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M., né ne consente la sospensione, ben potendo lo stesso essere istruito e concludersi con un decreto di rigetto.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015