Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Fallimento - Concordato preventivo
Regime successivo al d.lgs. n. 5 del 2006 - Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Termine dei dieci giorni - Natura ordinatoria - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8439 del 28/05/2012
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8439 del 28/05/2012
In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, il termine di dieci giorni per la notifica al curatore del ricorso, con il decreto di fissazione dell'udienza davanti al giudice delegato, deve considerarsi ordinatorio, dal momento che l'obbligo di notifica al curatore è stato disciplinato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 in maniera identica a quello previsto per la notifica al fallito, restando, a tali fini, irrilevante la soppressione di quest'ultimo con il decreto correttivo del 12 settembre 2007, n. 169.
Agli effetti della cosiddetta consecuzione, ossia della considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo, cui è succeduta quella di fallimento, che comporta, con riguardo alla revocatoria fallimentare, la retrodatazione al momento dell'ammissione del debitore alla prima di esse del termine iniziale del periodo sospetto, ciò che rileva non è la legittimità di tale ammissione, ma il fatto che un'ammissione vi sia stata e una procedura di concordato sia iniziata, perché ciò impone di considerare la successiva dichiarazione del fallimento come conseguenza del medesimo stato d'insolvenza, già a fondamento dell'ammissione al concordato preventivo; invero, il giudice investito della revocatoria, come non può sindacare la legittimità della sentenza dichiarativa di fallimento, così non può rivalutare i presupposti di ammissione al precedente concordato.