Fallimento - Reclami - Fallimento - Liquidazione attivo - Vendita Immobili
Interesse ex art. 100 cod. proc. civ. - Necessità - Sussistenza - Fallimento di società di capitali - Provvedimenti sulla liquidazione dei beni sociali - Ex art. 20 della legge n. 44 del 1999 - Legittimazione dei soci - Sospensione della vendita ai sensi dell'art. 20 della legge n. 44 del 1999, a beneficio delle vittime di usura - Applicabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8434 del 28/05/2012
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8434 del 28/05/2012
I soci della società fallita, a differenza di quest'ultima, non sono legittimati a proporre reclamo ex art. 26 legge fall. avverso il provvedimento del giudice delegato che abbia negato la sospensione della vendita coattiva dei beni sociali, in quanto essi sono privi di alcun diritto reale su quei beni, e perciò titolari non del necessario interesse ex art. 100 cod. proc. civ., bensì di un mero interesse di fatto alla conservazione del patrimonio sociale.
Il termine per proporre reclamo contro i decreti del giudice delegato al fallimento, di cui all'art. 26, comma terzo, legge fall., decorre in ogni caso, sia proposto il reclamo prima o dopo l'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, dalla comunicazione integrale del provvedimento, mentre è inidonea ai fini della decorrenza del suddetto termine la mera comunicazione del dispositivo, stante la previsione generale di cui all'art. 136, primo comma, cod. proc. civ., che riserva la forma abbreviata di casi espressamente previsti.
La sospensione dell'esecuzione forzata, accordata dall'art. 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 alle vittime del delitto di usura, si applica anche alle vendite forzate disposte nell'ambito delle procedure fallimentari, tenuto conto dei più ampi benefici ora introdotti espressamente, anche per i falliti, degli artt. 1 e 2 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e dunque della possibilità, attribuendo valore di interpretazione autentica a tale norma, di giustificare tale estensione soggettiva, valevole anche per le procedure iniziate anteriormente a detta legge.