Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Progetto - Ordine di ripartizione
Deposito - Avviso ai creditori - Modalità - Mancato recapito al domicilio eletto del precedente avviso di deposito del rendiconto del curatore - Conseguenze - Deposito in cancelleria anche dell'avviso relativo al piano di riparto - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni. Corte di CAssazione Sez. 1, Sentenza n. 1523 del 23/01/2013
Corte di CAssazione Sez. 1, Sentenza n. 1523 del 23/01/2013
In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, la sola circostanza che un creditore ammesso al passivo - il quale abbia eletto domicilio nel comune sede del tribunale procedente - sia risultato "sconosciuto" all'indirizzo indicato all'atto della comunicazione del deposito del rendiconto del curatore (disposta ai sensi dell'art. 116 legge fall. anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006), non consente il deposito nella cancelleria dello stesso tribunale procedente, ai sensi dell'art. 93, secondo comma, legge fall., del successivo avviso del curatore concernente il deposito del progetto di ripartizione finale dell'attivo, ciò traducendosi in una violazione della necessaria effettività della tutela giurisdizionale e, al contempo, della distinzione delle fasi della procedura, cui gli avvisi si riferiscono.