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Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - Deposito

Deposito - Avviso ai creditori - Destinatari della comunicazione - Creditori non ammessi ma proponenti opposizione allo stato passivo - Configurabilità - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1523 del 23/01/2013

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1523 del 23/01/2013

 

In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, il relativo avviso di deposito, anche alla stregua dell'art. 110, secondo comma, legge fall. nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche ad esso apportate dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, deve essere comunicato, a pena di nullità, altresì ai creditori non ammessi che abbiano proposto opposizione allo stato passivo, in quanto legittimati a presentare, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, osservazioni all'anzidetto progetto.