Fallimento - effetti - per il fallito - incapacità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5226 del 04/03/2011
Legittimazione processuale del fallito - Difetto - Eccezione della controparte o rilievo di ufficio - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Inefficacia di acquisto immobiliare per revocabilità dell'atto ex art. 67 legge fall. - Omessa instaurazione del rapporto processuale nei confronti del curatore del terzo subacquirente - Inopponibilità della pronuncia - Fondamento.
La perdita della capacità processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto - e per essa al curatore - è consentito eccepirla, con la conseguenza che, se il curatore rimane inerte e il fallito agisce per proprio conto, la controparte non è legittimata a proporre l'eccezione, nè il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di capacità, e il processo continua validamente tra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale (salva la facoltà del curatore di profittare dell'eventuale risultato utile del giudizio in forza del sistema di cui agli artt. 42 e 44 legge fall.); pertanto, nel caso di pronuncia di revocatoria ex art. 67 legge fall. della vendita, effettuata da società poi fallita nei confronti di altra società, con rivendita del bene ad ulteriore società, a sua volta dichiarata fallita e rimasta contumace, come curatela, senza comunicazione in giudizio del fallimento nè interruzione ex art. 300 cod. proc. civ., la predetta sentenza deve intendersi resa nei confronti dei soggetti originariamente convenuti, non esplicando effetto nei confronti del curatore del fallimento della società subacquirente.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5226 del 04/03/2011