Fallimento - cessazione - concordato fallimentare - assuntore – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4698 del 25/02/2011
Cancellazione delle ipoteche iscritte prima del fallimento in favore di creditore del fallito - Potere del giudice delegato in sede di accertamento dell'esecuzione del concordato - Esclusione - Fondamento.
In tema di concordato fallimentare, non compete al giudice delegato, nella sede della verifica dell'esecuzione dello stesso ai sensi dell'art.136 legge fall., il potere di ordinare la cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni del fallito in data anteriore al fallimento ed a vantaggio di creditori del fallito, da un lato riferendosi la predetta norma alle sole ipoteche iscritte da terzi a garanzia dell'esecuzione del concordato e, dall'altro, non potendosi applicare l'art. 586, primo comma, cod. proc. civ. (cui rinvia l'art. 105 legge fall.), trattandosi di norma sulla espropriazione forzata non richiamata dalla disciplina del procedimento concordatario nè applicabile in via analogica; la predetta cancellazione, inoltre, confligge con la norma generale in materia d'ipoteca che, all'art. 2878 n. 3 cod. civ., prevede che l'estinzione della stessa consegua dall'estinzione dell'obbligazione che essa garantisce.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4698 del 25/02/2011